(massima n. 1)
L'atto di riassunzione della causa, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., può contenere, in calce od a margine, la procura speciale per la nomina di un nuovo procuratore, che affianchi o sostituisca quello già nominato, atteso che la tassatività dell'elencazione degli atti sui quali può essere apposta la procura alla lite, contenuta nell'art. 83, terzo comma, c.p.c., si riferisce al mandato necessario all'instaurazione del rapporto processuale, e non osta, pertanto, al rilascio di un nuovo mandato con gli atti, quale quello di riassunzione, che intervengono nel corso del processo.