(massima n. 1)
Per l'applicazione della regola in tema di risarcimento del danno da inadempienza contrattuale nella vendita di cose che abbiano un prezzo risultante, tra l'altro, da mercuriali ipotesi in cui il risarcimento č costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui la consegna doveva essere effettuata č sufficiente che si raggiunga la giudiziale certezza sull'esistenza delle mercuriali e sul loro contenuto, anche se questi documenti non vengano prodotti in giudizio, potendo i relativi elementi di fatto desumersi anche da una certificazione della Camera di commercio, la cui interpretazione appartiene al giudice del merito, il convincimento del quale non č sindacabile in sede di legittimitā se sorretto da adeguata motivazione logica e giuridica.