(massima n. 1)
La ricorrenza di un fatto illecito a carattere permanente, non istantaneo, anche al fine del decorso della prescrizione del credito risarcitorio del danneggiato, anziché dal momento del manifestarsi del danno, da quello dell’esaurirsi della permanenza stessa, postula non soltanto il protrarsi della situazione lesiva del diritto altrui, ma anche il protrarsi della condotta volontaria che determina tale situazione lesiva, nel senso che quest’ultima viene a cessare con la cessazione di detta condotta. Pertanto al fine indicato, deve affermarsi il carattere istantaneo e non permanente del fatto illecito consistente nell’abusiva occupazione di una stradella altrui mediante costruzione di edificio, tenuto conto che esso implica una lesione del diritto dei terzi che può venir meno non con la semplice cessazione del comportamento dell’attore, ma solo per effetto di una nuova e diversa azione, rivolta al ripristino del pregresso stato dei luoghi.