(massima n. 1)
La richiesta d'ufficio di regolamento di competenza, secondo la previsione dell'art. 45 c.p.c., postula che il giudice adito dichiari la propria incompetenza per ragioni di materia o di territorio inderogabili, e che il giudice, davanti al quale la causa venga riassunta, si ritenga a sua volta incompetente. Pertanto, in sede di appello avverso la sentenza resa dal secondo giudice, il potere-dovere di richiedere d'ufficio il regolamento sussiste quando il giudice della riassunzione, anziché denunciare il conflitto, abbia a sua volta reso declaratoria d'incompetenza, ma non anche nel diverso caso in cui il medesimo giudice (della riassunzione) abbia concordato con il a quo in ordine alla competenza. In tale seconda situazione, il giudice d'appello può esprimere il suo diverso avviso sulla competenza solo esercitando il potere di riforma della sentenza impugnata.