(massima n. 1)
È valida, a norma dell'art. 83 c.p.c., la procura al difensore per un giudizio civile (nella specie: ex art. 314 comma 12 c.c.) rilasciata da un detenuto mediante dichiarazione ricevuta dal direttore dello stabilimento carcerario ed iscritta nel registro previsto dall'art. 80 c.p.p., poiché, da un lato — alla stregua della lettera di tale disposizione e della sua ratio, volta ad evitare che lo stato di privazione legale della libertà del titolare di un diritto si risolva in un pregiudizio per il legittimo esercizio della difesa di esso — deve ritenersi che l'indicata iscrizione attribuisca pubblica fede, relativamente alla provenienza ed alla fedeltà, al contenuto delle dichiarazioni formanti oggetto della medesima, ancorché estranee alla posizione processuale penale del dichiarante, e, dall'altro lato, le modalità e l'efficacia dell'attività di ricezione del direttore del carcere ex art. 80 citato, come ivi configurate, comportano un implicito riconoscimento allo stesso, quale pubblico ufficiale, dell'autorizzazione a redigere atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 c.c.