(massima n. 1)
Un atto denominato controricorso ben può valere come ricorso incidentale, ma, a tal fine — per il principio della strumentalità delle forme, secondo cui ciascun atto deve avere quel contenuto minimo sufficiente al raggiungimento del suo scopo — occorre che esso possegga i requisiti prescritti dall'art. 371 in relazione agli artt. 265, 366 e 369 c.p.c. e, quindi, che contenga la richiesta di cassazione della sentenza, specificamente prevista dal n. 4 dell'art. 366 citato ed essenziale per individuare nell'atto in questione un mezzo di impugnazione, alla luce dei principi della domanda, del contraddittorio e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, implicanti, rispettivamente, che deve essere chiaramente indicato il mezzo processuale azionato, che la controparte deve essere messa in condizione di difendersi e di replicare e che il giudice deve potere identificare la domanda senza incertezze, per non andare oltre il limite della stessa.