(massima n. 1)
La limitazione della domanda, ad alcuni soltanto dei capi prima formulati, fatta dal procuratore costituito non munito di procura speciale in sede di precisazione delle conclusioni non costituisce valida rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c. e quindi non esclude il diritto della controparte di insistere per la pronuncia di rigetto della domanda nel merito, né tale limitazione può configurarsi come valida rinuncia sostanziale alla relativa pretesa, mancando nel procuratore il necessario potere dispositivo, con la conseguenza che la domanda, in ordine alla quale è stata operata la limitazione, può essere riproposta in un successivo giudizio.