(massima n. 1)
Poiché le questioni relative alla legittimazione processuale del soggetto che sia stato chiamato in giudizio come rappresentante di una persona giuridica attengono alla regolarità del contraddittorio e devono essere esaminate d'ufficio, in base agli elementi acquisiti al processo, è irrilevante la circostanza che la parte — pur dichiarando all'atto della sua costituzione in giudizio di non essere più il legale rappresentante della persona giuridica (nella specie, parrocchia) — non abbia eccepito subito che tale qualità egli non rivestiva neppure al momento della notifica dell'atto introduttivo ed abbia discusso il merito della domanda.