(massima n. 1)
Le disposizioni sulle distanze dettate dall'art. 889 cod. civ. non possono trovare applicazione risultando incompatibili con la disciplina condominiale nel caso di installazioni di tubi nei solai che separano i piani di un edificio condominiale, le quali si configurano come uso della cosa comune, regolato dalle norme dell'art. 1102 cod. civ., e sono perciò consentite ove non pregiudichino l'uguale godimento altrui della cosa comune e non concretino una particolare situazione di danno o di pericolo.