(massima n. 1)
L'art. 612 c.p.c. detta la disciplina per l'esecuzione forzata degli obblighi di fare e, pertanto, non osta a che una pronunzia di condanna all'adempimento di un obbligo del genere ne determini le modalitą di esecuzione, essendo tale statuizione riferibile al diverso caso dell'ottemperanza spontanea del soccombente alla sentenza. Né la fissazione di un termine a questo ultimo resta impedito dalla necessitą del previo conseguimento di un'autorizzazione amministrativa (nella specie: edilizia), trovando l'eventuale temporaneo inadempimento giustificazione nella ritardata emanazione del predetto provvedimento.