(massima n. 1)
La sentenza di integrale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, fin quando non sia passata in giudicato formale, non determina l'annullamento dell'efficacia esecutiva del decreto opposto, in quanto, trattandosi di pronunzia di accertamento della infondatezza della domanda fatta valere dal creditore ingiungente, non č suscettibile di esecuzione provvisoria, né dell'esecuzione de iure propria delle pronunce d'appello. Solo, pertanto, dopo il passaggio in giudicato, detta sentenza elimina radicalmente il decreto ingiuntivo e, con esso, la provvisoria esecuzione e ne annulla gli atti di esecuzione.