(massima n. 1)
Quando la composizione del collegio giudicante č indicata in modo identico sia nel verbale di udienza, sia nell'intestazione del provvedimento denunciato, deve ritenersi, fino a prova contraria, per la presunzione di legittimitā che assiste gli atti processuali, che la sentenza sia stata deliberata dagli stessi magistrati che parteciparono alla discussione, e che la sottoscrizione di essa da parte di un diverso giudice costituisca il frutto di un mero errore materiale, il quale non invalida la sentenza stessa ed č emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., a meno che l'errore non sia stato denunziato nel giudizio di appello, in quanto in tale diversa ipotesi la correzione va eseguita in questo procedimento, rientrando nei compiti di revisione conferiti al giudice del gravame.