(massima n. 1)
Il principio secondo cui la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sottoscritta equivale a sottoscrizione non può valere nel caso in cui la produzione avvenga ad opera dell'erede del contraente che non ha sottoscritto e ciò per l'ovvia considerazione che la manifestazione di volontà contrattuale, essendo propria del soggetto contraente, non può essere espressa da altri.