(massima n. 1)
La società di capitali che intenda disconoscere la sottoscrizione del proprio amministratore deve procedere ad un formale disconoscimento, ai sensi dell'art. 214, primo comma, c.p.c., anche se l'amministratore non sia più in carica all'epoca del giudizio, e perciò il nuovo amministratore non può limitarsi a dichiarare di non riconoscere la sottoscrizione del precedente amministratore, così come è consentito agli eredi e agli aventi causa del secondo comma dell'articolo citato.