(massima n. 1)
A differenza della procura ad litem, che è negozio unilaterale che conferisce al difensore la rappresentanza della parte in giudizio e permette di riferire a quest'ultimo gli effetti dell'attività procuratoria espletata, l'affidamento dell'incarico di svolgere detta attività può provenire anche da persona diversa dalla parte in giudizio — salva la necessità della procura per la riferibilità alla parte dell'attività procuratoria svolta in favore della medesima dal legale incaricato — e si inquadra nello schema del controllo di affidamento dell'incarico di prestazione di opera professionale, con la conseguenza che la conclusione di tale negozio bilaterale legittima il procuratore che ha ricevuto l'incarico a rivolgersi, per il compenso, a colui dal quale è stato officiato. La configurabilità del conferimento di incarico di attività procuratore da avvocato ad altro avvocato fuori del distretto nel quale può esercitare il primo professionista non è esclusa dal fatto che (ex art. 9 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578) la sostituzione del procuratore può avvenire nell'ambito dei procuratori iscritti nello stesso albo o, per il compimento di singoli atti, nel limite della circoscrizione della corte d'appello, in quanto tale circostanza importa soltanto che nel primo caso, a differenza del secondo (in cui è sufficiente la procura inizialmente conferita dalla parte), è invece necessario che la parte medesima conferisca un'ulteriore procura all'avvocato successivamente nominato dal primo professionista.