(massima n. 1)
Le ragioni di opportunità, che possono indurre il giudice a non assumere la deposizione di un determinato testimone, non possono comportare l'esclusione totale della prova testimoniale, ma, eventualmente possono solo influire sull'esercizio del potere discrezionale del giudice istruttore di ridurre le liste dei testimoni sovrabbondanti a norma dell'art. 254 c.p.c., in quanto l'incapacità a testimoniare, disciplinata dall'art. 246 c.p.c., non può essere estesa oltre l'ambito delle persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. (Nella specie la prova testimoniale relativa all'interpretazione di un verbale di separazione personale omologata era stata rifiutata dal giudice in base alla considerazione che non era opportuno sentire l'unico teste indicato, in quanto questi aveva assistito la parte, nella sua qualità di avvocato, nella separazione consensuale).