(massima n. 1)
Qualora, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l'originaria domanda, posta a base del ricorso per ingiunzione venga sostituita con una domanda nuova (nella specie, perché fondata su una diversa causa petendi ed avanzata anche nei confronti di un diverso soggetto, chiamato in causa), la sentenza che decide nel merito di tale seconda pretesa, in relazione all'accettazione del contraddittorio su di essa, deve necessariamente revocare il decreto opposto, alla stregua del sopravvenuto mutamento dell'oggetto della controversia, ancorché la decisione stessa comporti il riconoscimento di un credito di ammontare in tutto od in parte coincidente a quello fatto valere con l'ingiunzione.