(massima n. 1)
Nell'azione di accertamento tutte le parti del giudizio di primo grado sono litisconsorti necessari processuali nel processo d'appello: deve perciò essere cassata con rinvio la sentenza che abbia deciso l'impugnazione senza provvedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti pretermessi. (Nella specie, nel giudizio di revindica promosso dagli acquirenti di alcune particelle immobiliari nei confronti del dante causa a titolo particolare, del venditore, era stata proposta domanda di accertamento in ordine all'oggetto della vendita da lui effettuata, da parte dell'originario proprietario – primo alienante – nei confronti di tutte le parti).