(massima n. 1)
L'identificazione delle parti nel processo civile avviene in base alla vocatio in jus contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, rispetto alla quale eventuali errori di denominazione, o successivi cambiamenti, non incidono sulla validità della chiamata in causa e sulla conseguente efficacia soggettiva del giudicato qualora non si risolvano in una diversità dei soggetti e non siano dedotti nel giudizio stesso. Per l'identificazione della parte, quindi, è irrilevante il riferimento al soggetto cui sia stato consegnato, direttamente o indirettamente, l'atto introduttivo del giudizio, poiché tale operazione dell'ufficiale giudiziario non può sostituirsi alla vocatio in ius nei confronti di un determinato soggetto contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, ma può solo influire sulla validità della notificazione e del conseguente giudizio, senza mutare il soggetto evocato in giudizio.