(massima n. 1)
A norma dell'art. 148 c.p.c., gli estremi essenziali dell'atto di notifica riguardano, oltre la data ed il destinatario, la firma dell'ufficiale giudiziario notificante. Tuttavia, quando la notificazione risulti effettuata dall'aiutante ufficiale giudiziario, la relazione di notifica costituisce atto proprio di questo, onde a integrare gli estremi dell'atto di notifica, per quanto concerne l'autore della notificazione, č sufficiente la sottoscrizione dell'aiutante ufficiale giudiziario, che vi abbia proceduto, a nulla rilevando in contrario che nella parte introduttiva della relata sia indicato come procedente l'ufficiale giudiziario.