(massima n. 1)
L'art. 307 c.p.c. subordina la dichiarazione di estinzione del processo all'eccezione della parte interessata, ma non vincola il giudice ad attenersi alle ragioni addotte dalla medesima a fondamento di detta eccezione; non incorre pertanto in violazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum il giudice d'appello che respinga l'eccezione d'estinzione del processo per una ragione diversa da quella prospettata dall'appellante.