(massima n. 1)
A norma dell'art. 125 c.p.c., il ricorso, al pari della citazione, della comparsa, del controricorso e del precetto, deve essere sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, o dal difensore, tanto nell'originale, quanto nelle copie da notificare. La mancanza di tale requisito – ricorrente anche quando l'atto sia sottoscritto da un difensore non dotato di ius postulandi – determina la nullità, equiparata ad inesistenza, per la inidoneità ad instaurare il contraddittorio, che sussiste anche quando la sottoscrizione manchi solo nella copia notificata, salvo unicamente il caso che tale copia contenga indicazioni idonee a fornire al destinatario della notifica la certezza della regolarità dell'originale. Deve, però, escludersi tale possibilità quando le copie non solo sono prive della firma o della trascrizione della firma di un procuratore abilitato, ma, contenendo la certificazione di autenticità (contestabile solo mediante querela di falso) danno la giuridica certezza della mancanza di tale firma anche sull'originale.