(massima n. 1)
L'art. 164 c.p.c., il quale commina la nullità della citazione quando manchi l'indicazione della data di comparizione davanti al giudice istruttore, deve essere letto in connessione col disposto dell'art. 163, n. 7, c.p.c., nel senso cioè che l'udienza di comparizione da indicare a pena di nullità non è quella davanti al giudice istruttore, bensì quella davanti al tribunale, il cui presidente provvederà a designare il giudice istruttore ai sensi dell'art. 168 bis c.p.c.