(massima n. 1)
La responsabilitā del vettore sia terrestre, sia marittimo, sia aereo sussiste, a norma degli artt. 409 c.n. e 1681 c.c., non soltanto quando il sinistro sia avvenuto a causa del trasporto, ma anche quando esso si sia verificato semplicemente in occasione del trasporto, con la differenza che, per gli incidenti verificatisi a causa del trasporto spetta al viaggiatore provare il nesso di causalitā tra il trasporto e il danno, con l'indicazione della ragione specifica per cui esso si sia verificato, mentre al vettore incombe la prova liberatoria consistente nel dimostrare che l'evento dannoso č stato conseguenza di un fatto imprevedibile e non evitabile nonostante l'uso della normale diligenza; per gli incidenti verificatisi, invece, semplicemente in occasione del trasporto spetta al viaggiatore soltanto provare che si č trattato di un vero e proprio infortunio, e cioč di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, avvenuto durante il viaggio e che non si sarebbe verificato senza l'occasione del medesimo, mentre incombe al vettore la prova liberatoria consistente nella sola dimostrazione di aver posto in essere le cautele necessarie per assicurare, secondo una normale diligenza la quale non esclude un ragionevole affidamento anche su un minimo di prudenza e di senso di responsabilitā da parte del viaggiatore l'incolumitā di quest'ultimo.