(massima n. 1)
Le somme di denaro, appartenenti ad un ente pubblico territoriale, fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente medesimo e, conseguentemente, non possono essere assoggettate ad esecuzione forzata su istanza del privato creditore, solo quando risultino destinate al soddisfacimento di pubbliche finalitą, direttamente in forza di legge, come nel caso delle entrate di natura tributaria, ovvero in forza di atto amministrativo, emesso nell'esercizio di una pubblica potestą. Ne deriva, con riguardo ad esecuzione forzata intrapresa in danno di un comune della Regione siciliana, ed alla stregua delle disposizioni dell'ordinamento amministrativo e contabile degli enti locali di detta regione (D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6), che le somme che il comune medesimo abbia in deposito presso un istituto di credito devono presumersi non soggette a vincolo di destinazione, fino a che l'ente debitore non dimostri la ricorrenza di una delle predette situazioni, mediante la produzione di copia del proprio bilancio, od altro documento equipollente.