(massima n. 1)
La pronuncia di divorzio, operando ex nunc, dal momento del passaggio in giudicato, non determina la cessazione della materia del contendere del giudizio di separazione personale, in quanto non fa venir meno la necessità e, quindi, l'operatività, fino a quel momento, della pronuncia di separazione e dei relativi provvedimenti patrimoniali. Da ciò consegue anche che la proposizione della domanda di divorzio, in pendenza del giudizio di separazione, non determina la sospensione necessaria di quest'ultimo a norma dell'art. 295 c.p.c.