(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 756 del 1964, quando, nel rapporto mezzadrile, i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o conservazione o a esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti del rapporto, secondo le rispettive quote, onde a ciascuna parte appartiene la parte di prezzo, corrispondente alla sua quota, ricavata dalla vendita del prodotto. Da ciò consegue che, essendo stata iniziata un'esecuzione forzata contro il mezzadro ed essendo stati sottoposti a sequestro conservativo le somme ricavate dalla vendita dei prodotti, ben può il proprietario-concedente fare opposizione di terzo a tutela della proprietà sulla sua quota.