(massima n. 1)
Il titolo esecutivo, costituito dalla sentenza di rilascio di un fondo e condizionato al distacco dello stesso da un'area più vasta appartenente ad una pluralità di proprietari, non può essere eseguito prima dell'avverarsi della condizione, ossia dello scioglimento della comunione relativamente al fondo da distaccare e da rilasciare. Questo scioglimento, incidendo su diritti reali di terzi estranei alla sentenza, può verificarsi solo per accordo di tutti i proprietari, ovvero per pronuncia giudiziale, ma non per atto unilaterale del creditore che agisce con l'esecuzione per rilascio, spettantegli quale affittuario del fondo, e che pretenda di operare da solo il distacco della porzione su cui vanta diritti.