(massima n. 1)
L'impignorabilità, sia di mobili che di crediti, è stabilita non già per ragioni di interesse pubblico, e perciò con norme imperative, bensì nell'esclusivo interesse del debitore, qualificato dalla legge come prevalente rispetto all'interesse del creditore alla espropriazione del bene mobile o del credito, al fine del soddisfacimento del suo credito. Pertanto, non trattandosi di norme imperative, il giudice non può rilevare d'ufficio l'impignorabilità del bene, con la conseguente dichiarazione della nullità del pignoramento degli atti successivi, ma spetta al debitore esecutato dedurre l'impignorabilità con l'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c.