(massima n. 1)
Nella redazione della relata di notificazione deve ritenersi consentito all'ufficiale giudiziario di correggere gli eventuali errori materiali commessi, purché tali correzioni, in applicazione dei principi generali operanti in materia di atti pubblici, vengano eseguite in modo da consentire la lettura del testo modificato, e scrivendo come postilla la parola o le parole cancellate e quelle aggiunte o sostituite in calce all'atto prima della sottoscrizione. L'inosservanza di dette modalitą di correzione comporta la nullitą dell'atto, e, quindi, della notificazione, solo quando si traduca in motivo di assoluta incertezza sul dato corretto, nel senso che il suo reale contenuto non sia evincibile alla stregua del complessivo tenore dell'atto stesso, con l'ausilio dei comuni criteri di logica ed esperienza. Peraltro, quando l'attestazione dell'ufficiale giudiziario concerna una modalitą della sua attivitą per l'esecuzione della notificazione, resta salva la facoltą della parte di proporre la querela di falso per la sua non conformitą alla veritą reale. (Nella specie, affermando il principio di cui sopra, la Suprema Corte ha ritenuto validamente eseguita la notifica del ricorso, nella data risultante da correzione con semplice sovrapposizione di una cifra della data all'altra, atteso che l'irregolaritą di tale correzione non precludeva di leggere, tanto sull'originale, quanto sulla copia, il giorno effettivo della notificazione medesima).