(massima n. 1)
Il provvedimento di conversione del pignoramento — pur essendo un atto esecutivo, suscettibile, in quanto tale, di opposizione ex art. 617 c.p.c. — è pur sempre revocabile e modificabile dal giudice dell'esecuzione sino a che non abbia avuto esecuzione e sempre che la modifica o la revoca non rechino pregiudizio per i diritti eventualmente già acquisiti. Pertanto, qualora la conversione già disposta non sia stata ancora eseguita e non siasi proceduto alla vendita o all'assegnazione, il giudice dell'esecuzione può, su istanza del debitore, revocare il precedente provvedimento e disporre la conversione del pignoramento con il deposito di una somma di minore ammontare.