(massima n. 1)
L'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione a decreto ingiuntivo, produce l'effetto che il titolo esecutivo sia costituito esclusivamente dalla sentenza, sicché, derivando la nullità dell'ingiunzione ope legis dall'accoglimento anche parziale della opposizione, non è consentito al giudice di questa di confermare il decreto ingiuntivo entro i limiti in cui la statuizione in esso contenuta non è stata modificata.