(massima n. 1)
Fra i poteri discrezionali del giudice istruttore «intesi al pił sollecito svolgimento del giudizio» (art. 175 c.p.c.), deve comprendersi la facoltą di dichiarare chiusa la prova testimoniale, con l'esclusione di un teste in precedenza ammesso, ove ritenga acquisiti sufficienti elementi di convincimento.