(massima n. 1)
La procura alle liti abilita il difensore a cui è stata conferita a limitare l'oggetto della domanda, in quanto ciò non implica una rinuncia ad una parte dell'originaria pretesa, trattandosi non già di un atto di disposizione del diritto in contesa, ma di un atto che di tale diritto regola soltanto le modalità di esercizio.