(massima n. 1)
L'art. 409 c.p.c. contempla al n. 3, insieme con i rapporti di agenzia e con quelli di rappresentanza commerciale, altri rapporti, di lavoro autonomo indirizzati alla realizzazione di un risultato (l'opera), per mezzo di una fare (prestazione) caratterizzato dai seguenti requisiti: 1) reiterazione nel tempo (prestazione continuativa); 2) programmazione negoziale, anche degli interessi (prestazione coordinata); 3) preminenza, dal punto di vista sociale ed economico, del contributo di lavoro personale del contraente; dalla definizione discendono, fra altri, i seguenti corollari: a) la fattispecie di cui trattasi non è esclusa, ove concorra in ogni suo requisito, dalla eventuale istantaneità dell'opera, ossia del risultato del lavoro continuativo; b) la continuatività è un attributo di un elemento del rapporto (la prestazione lavorativa) nell'ipotesi fisiologica della normale sua esecuzione: la facoltà di recesso, attribuita ad una o entrambe le parti, non contrasta con quella caratteristica, perché oltre ad essere un elemento pressoché naturale nei rapporti di durata, è destinata ad operare, in via di possibile evenienza, non direttamente ed immediatamente sulla natura e sulle modalità del lavoro, ma sui presupposti negoziali della sua giuridicità, che può rescindere ex nunc; c) non rileva la circostanza che, in casi singoli, l'opus possa eziologicamente riferirsi al concorso di più persone, purché alla stregua delle valutazioni assunte in contratto, la prestazione personale del contraente abbia il cennato carattere di prevalenza nel coacervo delle cause produttive di quel risultato. (Nella vicenda di specie, si è ritenuto inquadrabile nella previsione della citata disposizione di legge il rapporto derivato dal contratto in base al quale un disegnatore si obbligava, verso corrispettivo, a consegnare ad un editore, committente, alcune «storie» da lui illustrate e per la cui realizzazione si avvaleva di collaboratori da lui coordinati e diretti).