(massima n. 1)
Se č vero che, intervenuta, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, una sentenza non definitiva e provvisoriamente esecutiva di condanna del debitore al pagamento di una parte del credito gią accertata, questa si sovrappone al decreto ingiuntivo, tuttavia gli atti d'esecuzione gią compiuti in base al decreto non vengono caducati, poiché detta sentenza integra un rigetto parziale della opposizione e ad essa č applicabile l'art. 653 c.p.c., che appunto preserva dalla caducazione gli effetti degli atti esecutivi gią compiuti, nei limiti della somma riconosciuta.