(massima n. 2)
In tema di divisione giudiziale, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera " non divisibilità " del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia " comodamente " divisibile, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero. (Cassa senza rinvio, App. Catania, 26 Marzo 2002)