(massima n. 1)
Lo stato di insolvenza che, a norma dell'art. 1186 c.c., faculta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, e la quale rende verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di far fronte ai propri impegni; poiché la finalità perseguita con detta norma è quella di tutelare il creditore contro il pericolo di perdere le garanzie patrimoniali del proprio debitore, con l'accelerare l'esecuzione dell'obbligazione, non può dubitarsi che l'insolvenza ivi prevista non postula necessariamente un collasso economico, ma solo l'impotenza a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La domanda di pagamento immediato, proposta dal creditore ai sensi dell'art. 1186 c.c., non è subordinata ad una preventiva pronunzia costitutiva relativamente alla decadenza del debitore dal termine, poiché la sentenza o il decreto ingiuntivo che accolgono quella domanda espressamente o implicitamente riconoscono avverata la condizione dell'insolvenza, che non ha bisogno né di espressa domanda di accertamento, né di esplicita declaratoria, potendosi ritenere virtualmente proposta e virtualmente accolta siffatta domanda nel provvedimento di condanna a pagare il debito, salvo il diritto del debitore a far valere, (in sede di opposizione, nel caso di decreto ingiuntivo) le sue ragioni circa l'insussistenza della ritenuta insolvenza.