(massima n. 1)
La nullitą del decreto ingiuntivo (nella specie, per essere stato notificato all'estero contro il divieto di cui all'art. 633, ultimo comma, c.p.c.) deve essere eccepita nell'atto di opposizione, mentre ove l'opponente svolga solo le difese di merito, mostra tacitamente ma inequivocabilmente, di rinunciare all'eccezione, sicché la nullitą deve, in tal caso, ritenersi sanata.