(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso proposto a norma dell'art. 111 della Costituzione e diretto a contestare, per la prima volta in cassazione, la pignorabilità del credito contro il provvedimento, avente natura di atto esecutivo, con il quale il giudice della esecuzione, nel procedimento di espropriazione di crediti presso terzi, assegna a norma dell'art. 553 c.p.c. il credito pignorato al creditore procedente, poiché tale contestazione costituisce una vera e propria opposizione all'esecuzione che il debitore avrebbe dovuto proporre nel processo esecutivo.