(massima n. 1)
In analogia a quanto dispone l'art. 1317 c.c. riguardo alle obbligazioni indivisibili le quali, secondo il precedente art. 1316, ricorrono, tra l'altro, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non č suscettibile di divisione per sua natura l'esecuzione dell'obbligo di demolire talune parti comuni di un edificio condominiale deve essere posto, con la sentenza di condanna, solidalmente a carico di tutti i condomini litisconsorti necessari salvo il riparto pro quota della relativa spesa nei rapporti interni tra detti obbligati.