(massima n. 1)
Nel caso in cui si debba stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, se l'atto sia stato sottoscritto, invece, personalmente soltanto dalla parte, l'atto medesimo non può essere considerato come «introduttivo del giudizio» che è diretto ad instaurare, per cui non può riconoscersi efficacia sanante alla successiva rappresentanza della parte assunta da un procuratore, essendo la sanatoria possibile per gli atti annullabili, ma non anche per gli atti inesistenti. Né sono applicabili al caso le disposizioni degli artt. 156 e 157 c.p.c., in quanto l'efficacia sanante prevista in tali norme si riferisce soltanto ai vizi formali dell'atto, ma non alla stessa esistenza giuridica.