(massima n. 1)
L'art. 413 c.p.c. (nella formulazione assunta a seguito dell'entrata in vigore della L. 11 agosto 1973, n. 533) conserva al foro dell'azienda o della dipendenza natura di competenza speciale esclusiva, aggiungendovi un ulteriore titolo, dato dal luogo dove č sorto il rapporto, e ripristina in vigore il foro generale di cui all'art. 19 c.p.c. solo ove non trovino applicazione i criteri del detto foro speciale.