(massima n. 1)
Nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione dell'azione giudiziaria, per il conseguimento dell'intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell'altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietą, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 1311 c.c. (secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietą si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza «per la parte di luci», senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente pro quota, con l'adesione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell'altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa.