(massima n. 1)
Qualora, in pendenza di un ordinario procedimento di cognizione nel quale si controverta sul diritto alla continuazione delle locazioni in forza di proroga legale, il locatore intimi licenza per finita locazione alla scadenza contrattuale, il pretore adito con il procedimento speciale deve pronunciare l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, ex art. 665 primo comma c.p.c., astenendosi dal dichiarare la litispendenza tra i due procedimenti. La pendenza del procedimento ordinario assume rilevanza soltanto quando, dopo l'ordinanza di rilascio, facendosi luogo al giudizio di cognizione sul merito della causa di cessazione del rapporto locatizio, sorge la necessitą di stabilire quale sia il giudice competente, secondo le regole ordinarie.