(massima n. 1)
Il giudice al quale sia stata richiesta la condanna di più convenuti, pro quota, al pagamento di una obbligazione solidale non può, per le combinate norme di diritto sostanziale e processuale dettate rispettivamente dall'art. 1311 codice civile e 112 codice di procedura civile, pronunciare condanna dei convenuti medesimi in solido e per l'intero.