(massima n. 1)
Nell'ambito della disposizione dell'art. 653 c.p.c., secondo cui se l'opposizione č rigettata con sentenza passata in cosa giudicata oppure con sentenza provvisoriamente esecutiva, il decreto ingiuntivo che non ne sia giā munito acquista efficacia esecutiva č da comprendersi anche il decreto ingiuntivo del quale l'efficacia esecutiva, inizialmente concessa, a norma dell'art. 642 c.p.c., sia stata sospesa dal giudice istruttore con il provvedimento previsto dall'art. 649 c.p.c.