(massima n. 1)
L'inosservanza dell'art. 604 c.p.c. incide sulla concreta efficacia del vincolo esecutivo posto in essere dal creditore procedente, sulla sua intrinseca idoneità ad attuare la funzione dell'esecuzione forzata, sì che l'azione intesa a farla valere non può essere qualificata come opposizione di forma, priva di effetti nei confronti dell'acquirente all'incanto (art. 2929 c.c.), bensì come opposizione di merito con la quale si contesta che passivamente legittimata alla espropriazione sia la parte che in realtà è stata assoggettata all'esecuzione forzata, e pertanto si nega che l'atto conclusivo dell'azione esecutiva promossa possa risultare utiliter datum.