(massima n. 1)
Nell'espropriazione presso terzi č dalla data della notificazione dell'atto, previsto dall'art. 543 c.p.c., che il pignoramento comincia ad esplicare i suoi effetti, tra i quali va ricompreso riguardo al terzo pignorato l'inopponibilitā rispetto al creditore pignorante di qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta.