(massima n. 1)
La responsabilitā derivante dalla nullitā della notificazione di un atto č imputabile (a prescindere dall'eventuale concorrente responsabilitā dell'ufficiale giudiziario o del messo notificatore) alla parte nel cui interesse e per conto della quale la notificazione stessa č stata effettuata, alla quale incombe il relativo obbligo ed onere, e che č tenuta perciō ad assicurarsi che sia stata ritualmente eseguita se vuole trarne gli effetti sostanziali e processuali che ne derivano.